Materiale Didattico Corso (G.E.V.) e (G.Z.V)

LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 3-04-1995 REGIONE ABRUZZO

Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 10 del 28 aprile 1995.

Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della
Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità
1. La Regione in attuazione dell'art. 9 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e in armonia con gli obiettivi di cui
all'art. 3 dello Statuto regionale, istituisce il servizio volontario di vigilanza ecologica per le seguenti
specifiche finalità:
a) diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
b) promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale;
c) concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e
naturalistico;
d) attuare un'efficace azione di prevenzione dei danni al patrimonio ambientale della Regione;
e) collaborare, offrendo la propria disponibilità alle autorità competenti, in caso di pubbliche calamità o
di emergenze di carattere ecologico.
2. Il servizio è svolto dalle guardie ecologiche volontarie con le modalità di cui alla presente legge.

ARTICOLO 2

Compiti
1. Le guardie ecologiche volontarie operano per favorire e garantire l'applicazione della normativa in
materia di salvaguardia ambientale.
2. Le guardie ecologiche volontarie svolgono le seguenti funzioni di polizia amministrativa ai sensi
dell'art. 7 della presente legge: - prevenzione.
a) educazione ecologica ed ambientale attuata sulla base di programmi di sensibilizzazione ed
informazione, in collaborazione con enti ed istituzioni;
b) sorveglianza negli ambiti destinati a parco o riserva naturale, nelle aree di particolare interesse
naturalistico ed ambientale, nelle zone destinate a particolari vincoli di tutela, nelle zone di cui sono
state accertate e siano presenti entità di particolare valore naturalistico ed ambientale;
- controllo
a) vigilanza sullo stato di conservazione degli endemismi, dei biotopi e dei geotopi, o di realtà
ambientali e paesaggistiche tipiche del territorio abruzzese, sulla qualità delle acque, dell'aria e del
suolo;
b) segnalazione delle autorità competenti di casi di degrado ambientale e delle relative cause, nonché
segnalazione tempestiva e puntuale al Corpo Forestale dello Stato in caso di avvistamento incendi;
- repressione
a) accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica ed ambientale.
3. Le guardie ecologiche volontarie collaborano con le autorità competenti in caso di necessità di
interventi e opere di soccorso nell'eventualità di pubbliche calamità o disastri di natura ambientale,
nonché promuovono azioni di ausilio e coordinamento delle iniziative del volontariato civile.
4. L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza ecologica non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro
e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese.

ARTICOLO 3

Enti organizzatori del servizio
1. L'organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica è affidata ai seguenti soggetti:
a) enti gestori dei parchi e riserve naturali, peri territori ivi compresi;
b) province nella restante parte del territorio regionale.

ARTICOLO 4

Compiti degli enti organizzatori
1. Gli enti organizzatori del servizio di vigilanza ecologica volontaria provvedono, con i contributi
assegnati dalla regione, al funzionamento del servizio medesimo ed in particolare:
a) nominano il responsabile del servizio di vigilanza ecologica, scelto tra i dipendenti in organico;
b) approvano programmi annuali di attività, sentiti gli enti o organismi pubblici titolari di competenze in
materia di tutela del patrimonio ambientale e le associazioni ambientaliste;
c) approvano il regolamento di servizio in conformità a quanto previsto nelle direttive regionali volte
ad uniformare il comportamento delle guardie ecologiche volontarie;
d) organizzano i turni di servizio, contemperando la disponibilità delle guardie ecologiche con le
esigenze di tutela ecologica ed ambientale del territorio;
e) ricevono i rapporti di servizio ed i verbali redatti dalle guardie ecologiche e li trasmettono alle
autorità competenti;
f) vigilano sul regolare espletamento del servizio e l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 8 da parte
delle guardie ecologiche volontarie, segnalando alla Presidenza della Giunta Regionale ogni eventuali
irregolarità riscontrata;
g) stipulano i contratti di assicurazione contro gli infortuni per servizio delle guardie ecologiche
volontarie;
h) predispongono contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per danni causati dalle
guardie ecologiche volontarie nell' espletamento dell'incarico;
i) provvedono alla dotazione, conservazione e manutenzione dei mezzi necessari all' espletamento del
servizi di vigilanza ecologica;
l) relazionano annualmente alla Giunta Regionale lo stato di attuazione del programma e sul
funzionamento del servizio.

ARTICOLO 5

Corsi di formazione ed aggiornamento
1. La Regione Abruzzo, attraverso il << Centro Regionale di formazione Professionale di Sulmona >>,
organizza corsi di formazione e di aggiornamento individuando preventivamente modalità, termini di
espletamento e contenuti degli stessi.
2. Gli interessati inoltrano alla Regione Abruzzo domanda di ammissione al corso, comprovando il
possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo e non essere sottoposti a
misure di sicurezza;
c) non aver subito condanna per qualsiasi tipo di violazione della normativa con finalità di salvaguardia
ambientale e naturalistica. Nella domanda dovrà essere indicato l'ente organizzatore del servizio di
vigilanza ecologica (provincia o ente gestore del parco) presso il quale intendano prestare il servizio
volontario.
3. Al termine del corso le aspiranti guardie sostengono presso il Centro Regionale di Formazione un
esame teorico - pratico innanzi ad una commissione regionale, nominata con decreto del Presidente
della Giunta Regionale
4. La commissione è composta da:
a) il presidente della Giunta Regionale o suo delegato, con funzione di presidente;
b) un funzionario di pubblica sicurezza, designato dal Prefetto;
c) un funzionario del Corpo Forestale dello stato;
d) un esperto universitario di discipline ecologiche ed ambientali;
e) un esperto universitario in materia di legislazione ambientale;
f) un funzionario dell'ufficio regionale difesa del suolo;
g) un funzionario regionale dell'ufficio parchi e riserve naturali;
h) un funzionario regionale del settore ecologia;
i) un funzionario regionale del settore agricoltura e foreste. In caso di parità di voti prevale il voto del
Presidente della Commissione. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato
regionale di livello non inferiore al sesto.
5. Ai componenti della commissione d' esame estranei all' Amministrazione regionale, compete un
gettone di presenza per ciascuna seduta pari L.50.000 nette, oltre al rimborso eventuale della trasferta,
in misura identica a quella vigente per i dipendenti della carriera direttiva dell'Amministrazione
regionale.

ARTICOLO 6

Nomina a guardia giurata
1. Il Presidente della Giunta regionale presenta istanza al Prefetto territorialmente competente per il
rilascio, ai sensi dell'art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata di coloro
che hanno superato l'esame, di cui al precedente articolo e siano in possesso dei requisiti previsti dall'
articolo 138 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. I decreti prefettizi di approvazione delle nomine di guardia giurata sono trasmessi al Presidente della
Giunta regionale per gli adempimenti di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 7

Incarico di guardia ecologica volontaria
1. L'incarico di guardia ecologica volontaria è attribuito alle guardie giurate con decreto del Presidente
della Giunta regionale, nel quale è indicato l'oggetto del potere di accertamento e l'ambito territoriale
in cui ciascuna guardia deve operare.
2. La guardia ecologica volontaria è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato il
giuramento innanzi al Pretore, ai sensi dell'articolo 250 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
3. La guardia ecologica volontaria è agente di polizia amministrativa e titolare dei poteri di cui
all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. La guardia ecologica volontaria è dotata di un tesserino di riconoscimento e di un distintivo,
conformi al modello approvato dalla Giunta regionale e dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 252 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635.

ARTICOLO 8

Doveri delle guardie ecologiche volontarie
1. Le guardie ecologiche volontarie devono:
a) assicurare e prestare il proprio servizio nei modi, orari e località concordati con i responsabili degli
Enti organizzatori del servizio di cui all'art.3;
b) qualificarsi esibendo il tesserino personale e portare il distintivo, forniti dall' Ente responsabile del
servizio;
c) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio ed i verbali di accertamento, secondo
quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire al responsabile del servizio;
d) usare con cura l'attrezzatura ed i mezzi in dotazione;
e) partecipare ai corsi di aggiornamento;
f) collaborare con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli uffici ed agenti di polizia giudiziaria per
attività di prevenzione, di controllo di ricerca e di accertamento di reati commessi contro il patrimonio
ambientale;
g) operare con prudenza, diligenza e perizia nell' espletamento del servizio.
2. Nell'espletamento dei propri compiti le guardie ecologiche volontarie non possono essere armate,
anche se regolarmente autorizzate al porto delle armi.

ARTICOLO 9

Ambiti di competenza territoriale delle guardie ecologiche volontarie
1. L'ambito di competenza operativa della guardia ecologica volontaria, (indicato nel decreto di nomina
di cui all'art. 7, comma primo), viene determinato dalla Giunta regionale in base alle esigenze di
organico evidenziate, per i territori di rispettiva competenza, dagli enti organizzatori tramite la
relazione annuale di cui all' art. 4 lett. e).
2. La Guardia ecologica volontaria può operare al di fuori del territorio indicato nel decreto di nomina,
nel caso che si verifichino immediate necessità connesse ad infrazioni compiute fuori del territorio di
propria competenza. In tal caso è tenuta a darne comunicazione al responsabile della gestione del
servizio ecologico volontario competente per quel territorio.
3. Qualora le guardie vengano a conoscenza di infrazioni compiute in ambiti territoriali non sottoposti
a propria diretta tutela ne informano tempestivamente, con apposito rapporto di servizio, il
responsabile della gestione del servizio ecologico volontario perché provveda ad adottare le misure
opportune.

ARTICOLO 10

Revoca e sospensione del servizio
1. Il presidente dell'ente organizzatore del servizio di vigilanza ecologica volontaria è tenuto a
segnalare al Presidente della Giunta regionale ed al Prefetto, competente per territorio, ogni
irregolarità riscontrata nello svolgimento di compiti assegnati alle guardie ecologiche volontarie, anche
ai fini degli eventuali provvedimenti di sospensione o, nei casi più gravi, di revoca dell'incarico.
2. Il provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale è comunicato al Prefetto
competente per territorio.

ARTICOLO 11

Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento
1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza, al fine di uniformare
le attività degli enti organizzatori il servizio, nonché i comportamenti delle guardie ecologiche
volontarie sull' intero territorio regionale. Per lo svolgimento di detta funzione la Presidenza della
Giunta Regionale si avvale della collaborazione dei servizi regionali competenti: Settore ecologia e
Tutela Ambiente, Settore Agricoltura e Foreste, Ufficio difesa del suolo, Ufficio parchi e riserve
naturali. In sede di prima applicazione della presente legge si applicano le direttive contenute nell'
allegato << A >>.
2. La Giunta regionale predispone annualmente una relazione da presentare al Consiglio regionale sull'
attuazione della presente legge.
3. È istituito presso il Servizio di Gabinetto della Presidenza della Giunta l'elenco regionale delle
guardie ecologiche volontarie, abilitate ai sensi dell'art. 7, all'esercizio delle funzioni di cui alla presente
legge.
4. L' iscrizione all' elenco è disposta d' ufficio all' atto della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del decreto di cui all'art. 7.
5. Le eventuali variazioni dell'elenco sono disposte dal Presidente della Giunta regionale.
6. Copia dell'elenco e delle relative variazioni è trasmesso alla Prefettura competente.

ARTICOLO 12

Piano finanziario
1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza
ecologica trasmettono alla Giunta regionale un resoconto dell'attività svolta e i dati consuntivi della
gestione finanziaria dei contributi assegnati dalla Regione per l'anno precedente.
2. Entro il 30 settembre gli enti organizzatori devono presentare alla Giunta regionale un dettagliato
preventivo di tutte le spese relative all' organizzazione del servizio, articolato in spese per dotazioni
strumentali e spese per la promozione e per il funzionamento del servizio medesimo per l'anno
successivo.
3. Nei successivi sessanta giorni la Giunta regionale, delibera il piano di riparto dei contributi, destinati
dalla legge di approvazione del bilancio regionale, all' organizzazione del servizio volontario di vigilanza
ecologica.

ARTICOLO 13

Norma finanziaria
1.  <<All'onere derivante dall' applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L.
100.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n.
81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000 con quota parte della partita n. 13 dell'elenco n. 3 dello
stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 è iscritto (nel Settore 29,
Titolo 1, Ctg. 5, Sezione 08) il capº 291534 con la denominazione << Spese per la Istituzione del
Servizio Volontariato di Vigilanza Ecologica >> con lo stanziamento in termini di sola competenza di L.
100.000.00. La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L' Aquila, addì 3 aprile 1995
ALLEGATO 1:
ALLEGATO << A >>
alla legge regionale << Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica >>.
Direttive per uniformare il comportamento delle guardie ecologiche volontarie e
indicazioni per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio
Nell'ambito di compiti di prevenzione e controllo della situazione ambientale assegnati alle GEV,
assume particolare rilievo il ruolo di presidio del territorio e di segnalazione tempestiva di principi di
incendio boschivo in collegamento con gli organi preposti all' intervento. Oltre ai compiti, definiti nella
legge, ed a maggior specificazione degli stessi le GEV possono essere incaricate di segnalare agli
organismi di gestione delle aree protette ed agli altri Enti pubblici eventuali interventi da effettuare ed
eventuali disfunzioni in quelli già effettuati (es. situazioni sentieri, segnaletica, frane. Le GEV devono
tenere un << taccuino di campagna >> sul quale annotare osservazioni sull' ambiente: flora, fauna,
meteorologia, situazione dei sentieri. Tali osservazioni possono essere innanzitutto utili alle stesse GEV
per migliorare la propria preparazione ed utili anche come strumento di conoscenza del territorio. Le
osservazioni verranno riportate nel rapporto di servizio giornaliero. Comportamento L' opera che le
GEV sono chiamate a svolgere è notevolmente complessa e delicata. L' obiettivo è creare una figura
che sia vista con simpatia dal maggior numero possibile di persone, un tutore dell'ambiente naturale
nell' interesse collettivo che si adoperi più per prevenire che per reprimere, che rappresenti un punto
di riferimento per informazioni e di appoggio in caso di problemi, anche di necessità di soccorso. La
passione e l'impegno non devono diventare fanatismo, le norme devono essere fatte rispettare con
senso della misura, con equilibrio. Il primo e più importante compito della GEV è far capire, con
pazienza e competenza, ai soggetti sorpresi in difetto i motivi per cui una certa azione è dannosa all'
ambiente e quindi vietata dalle norme. I verbali e le sanzioni sono da utilizzare con oculatezza: la legge
è uguale per tutti ma la stessa legge fornisce disposizioni generali non potendo scendere nel dettaglio
dell'esteso numero di casi diversi che si possono presentare. Spetta all' Autorità amministrativa
determinare la sanzione relativa all' infrazione verbalizzata: la GEV deve limitarsi a fornire, attraverso il
verbale, tutti gli elementi necessari. Poichè la GEV deve conoscere i relativi parametri di valutazione, si
forniscono i seguenti riferimenti normativi ed interpretativi. I parametri sono in generale definiti dalla
legge n. 689 del 1981 << Modifiche del sistema penale >>: in sintesi, oltre alla gravità dell'azione
illecita, sono determinanti le caratteristiche ed il comportamento del soggetto che l'ha compiuta. <<...
il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1 dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'
oggetto, dal tempo, e da ogni altra modalità dell'azione; ... 2 dalla intensità del dolo o dal grado della
colpa >>. Nel nostro caso a determinare la gravità dell'azione illecita possono concorrere
significativamente le caratteristiche dell'ambiente: la stessa azione può avere effetti diversi più o meno
gravi, immediati o nel tempo, a seconda della vulnerabilità dell'equilibrio ambientale nel luogo dove è
stata compiuta. Le caratteristiche del soggetto interessano, l'intenzionalità e la possibilità di ripetizione
dell'azione illecita. Un' azione determinata da pura disattenzione e dall' ignoranza dei più elementari
principi che regolano l'equilibrio ambientale oltre che delle norme, con buone probabilità non sarà più
ripetuta, da un soggetto reso opportunamente consapevole. Un' azione determinata dal totale
disinteresse verso la qualità dell'ambiente, dallo spregio verso il rispetto del bene altrui o della
collettività o per ben preciso interesse privato, con ogni probabilità sarà ripetuto o in tal caso unico
deterrente possibile sarà una pesante sanzione. La valutazione dovrà tener conto anche della
condizione economica del soggetto: se a commettere l'illecito è stata una grossa Società l'ignoranza
delle norme è ancor più grave che nel caso di un privato cittadino. Il pagamento del massimo di
sanzione può risultare quasi insignificante per una grossa azienda e pesantissimo, forse insostenibile, per
un anziano montanaro. Infine, il comportamento del soggetto: diversa è la valutazione se mostra il più
totale disinteresse oppure l'intenzione di voler porre rimedio al danno causato. Particolare attenzione
dovrà essere posta nei rapporti con le popolazioni locali, eredi non sempre consapevoli di una
tradizione di sapiente integrazione nell' ambiente. È per questo di grande importanza che le GEV
stabiliscano un buon rapporto di collaborazione con queste popolazioni. << Ambito normativo di
intervento delle GEV >> Le guardie ecologiche volontarie sono agenti di polizia amministrativa e
pertanto, hanno poteri di intervento diretto esclusivamente nei casi di illecito amministrativo. Non
possono invece intervenire direttamente nei casi di violazione di norme sanzionate penalmente,
essendo in tal caso limitati i loro poteri alla semplice segnalazione. Si rammenta che, nella qualità di
pubblico ufficiale e cioè durante l'adempimento del servizio, LA GEV ha comunque l'obbligo di
segnalazione di presunti reati.
Le GEV esercitano la propria attività nell'ambito delle seguenti norme:
NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI BENI NATURALI
LR 11- 9- 1979 << Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo >> LR 29- 7- 1986 n. 35
<< Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio >>LR 16- 2- 1988 n. 22
<< Normativa per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al
consumo della Regione Abruzzo >> e successive modificazioni ed integrazioni. LR 3- 3- 1988 n. 25
<< Norme in materia di usi civici e gestione terre civiche >> (compresa la legislazione
nazionale) LR 11- 4- 90 n. 40
<< Norme in materia di sanzioni pecuniarie per la protezione delle bellezze naturali >>LR 11- 2-
1992 n. 15
<< Norme sul controllo del randagismo, istituzione dell'anagrafe canina e sulla protezione degli
animali da affezione >> LR 7- 9- 1993 n. 50
<< Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna
cosiddetta minore >> LR 26- 2- 1993 n. 14
<< Divieto di usare volatili di allevamento per il tiro al volo >>. LR 31- 5- 1994 n. 30
<< Norme per l'attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica >>.
LEGGI ISTITUTIVE DI PARCHI E RISERVE NATURALI
LR 20- 6- 1980 n. 61
<< Norme per la difesa dell'ambiente e direttive per l'istituzione di Parchi e Riserve naturali e
Parchi territoriali >>LR 15- 11- 1983 n. 70
<< Istituzione del Parco Sorgenti del Fiume Vera >>LR 12- 12- 1985 n. 66
<< Istituzione della riserva naturale guidata del Bosco di S Antonio >>LR 31- 10- 1986 n. 57
<< Istituzione della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara >>LR 29- 5- 1987 n. 24
<< Istituzione della riserva naturale guidata Zompo lo Schioppo >>LR 29- 5- 1987 n. 25
<< Istituzione del Parco territoriale attrezzato delle sorgenti sulfuree sul Lavino >>LR 29- 5- 1987
n. 26
<< Istituzione della riserva naturale controllata Lago di Penne >>LR 13- 7- 1989 n. 54
<< Istituzione del parco Naturale Regionale del Sirente Velino >>LR 20- 7- 1989 n. 57
<< Istituzione della riserva naturale valle dell'Orte >>LR 28- 9- 1989 n. 87
<< Istituzione della Riserva Naturale del Voltigno e Valle d' Angri >>LR 9- 5- 1990 n. 68
<< istituzione della Riserva Naturale controllata Lago di Serranella >>LR 13- 11- 1990 n. 84
<< Istituzione della Riserva naturale guidata Gole del Salinello >>LR 13- 11- 1990 n. 85
<< Istituzione del Parco territoriale attrezzato di Vicoli >>LR 20- 11- 1990 n. 89
<< Istituzione del Parco territoriale attrezzato fiume Fiumetto >>LR 20- 11- 1990 n. 90
<< Istituzione del Parco territoriale attrezzato di Città S. Angelo con annesso Orto Botanico >>LR
4- 6- 1991 n. 22
<< Istituzione della Riserva naturale guidata Majella orientale >>LR 4- 6- 1991 n. 23
<< Istituzione del Parco territoriale attrezzato dell'Annunziata nel Comune di Orsogna >>LR 4- 12-
1991 n. 74
<< Istituzione della Riserva naturale controllata Castel Cerreto >> LR 4- 12- 1991 n. 75
<< Istituzione della Riserva naturale guidata Valle del Foro >>LR 10- 3- 1992 n. 19
<< Istituzione della Riserva naturale speciale delle Grotte di Pietrasecca >> e successive
modificazioni e integrazioni. LR 14- 12- 1993 n. 73
<< Interpretazione autentica della LR 54/ 89 e misure urgenti per garantire il funzionamento del
parco regionale Sirente Velino >>
NORME IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO
Legge n. 1497/ 1939Legge n. 431/ 1985LR 9- 5- 1990 n. 69
<< Procedure di adozione ed approvazione del Piano regionale Paesistico >>
NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO
Legislazione regionale e nazionale in materia di cave, discariche e smaltimento dei rifiuti. LR 7- 7-
1982 n. 38
<< Interventi per la forestazione protettiva e produttiva per la sistemazione idraulico - forestale del
territorio per l'incremento e la salvaguardia del patrimonio arboreo, produzione piante officinali >>
successive modifiche ed integrazioni. LR 9- 5- 1990 n. 66
<< Valutazione impatto ambientale: disciplina delle attribuzioni e procedure >>Legge 8- 7- 1983 n.
18
<< Norme per la conservazione, tutela e trasformazione del territorio della Regione Abruzzo >> e
successive modificazioni ed integrazioni
NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE
DPR 915/ 82DPR n. 203/ 1988L n. 319/ 1976, L n. 690/ 1976LR 26- 9- 1989 n. 86 Piano regionale
di risanamento delle acque
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO
LR 14- 12- 1993 n. 72 << Disciplina delle attività regionali di protezione civile >>LR 13- 6- 1991
n. 25 << Norme integrative in materia di volontariato, associazionismo e albo regionale per la
Protezione Civile e disciplina degli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi >>LR 12-
8- 1993 n. 37 << Legge quadro sul volontariato >> Legge 11- 8- 1991 n. 266 (Volontariato)
Ogni altra disposizione statale o regionale di tipo innovativo, modificatorio o integrativo delle materie
di cui sopra. Vista la complessità e molteplicità delle norme, nel Decreto di nomina potrà essere
assegnato un più specifico ambito normativo di intervento a ciascuna guardia ecologica volontaria,in
relazione alle caratteristiche e ai problemi prevalenti dell'ambito territoriale di competenza. Quanto
sopra sulla base delle indicazioni fornite dagli Enti organizzatori, con riferimento all'organizzazione del
servizio di vigilanza svolto dai soggetti istituzionalmente preposti e in relazione anche all' impostazione
dei corsi di formazione delle GEV in moduli generali e moduli specifici per materia e caratteri dei
territori. Tipi di rapporto che la GEV può redigere Verbale di sanzione amministrativa, da trasmettere
all' Autorità Amministrativa che lo notifica successivamente qualora non sia possibile la notifica
immediata. Verbale di notizia di reato (in caso di pubblico ufficiale) da trasmettere all' Autorità
giudiziaria. Verbale di sequestro da trasmettere all'Autorità Amministrativa che provvede in merito; l'
istituto del sequestro deve essere utilizzato solo nei casi consentiti dalla legge. Verbale di segnalazione
di reato da trasmettere all'Autorità giudiziaria. Verrà predisposto un modello unificato regionale di
modulo per i quattro tipi di verbale. Dotazione di attrezzature Le Guardie ecologiche volontarie
presteranno servizio disarmate. Per ogni GEV sarà dato in dotazione: - distintivo da esporre in evidenza
sull' abito- tessere di riconoscimento- prontuario leggi e norme- tariffario sanzioni amministrative
pecuniarie- manuali riconoscimento specie protette- manuale istruzioni di comportamento- blocco
verbali (4 tipi di moduli)- cartografia territorio operativo (1: 10000 e/ o1: 25.000 con delimitazione
aree protette. per ogni coppia di GEV in servizio:- radio ricetrasmittente o telefono cellulare- torcia
tascabile- binocolo- macchina fotografica compatta automatica- borsa primo soccorso (contenente, tra
l' altro,il succhiaveleno)- zainetto per contenere quanto sopra Per la sede dell' Ente organizzatore o
eventuali sedi distaccate:- centralina trasmissione e ricarica radio (con eventuale antenna) se non è già
presente in sede, o telefono- registri e modulari- una attrezzatura di riserva per coppia GEV- materiali
di consumo (pellicole fotografiche,cancelleria, etc)- rotella metrica- corda soccorso- mini bibliotecamini
archivio fotografico- mini-archivio pratiche- mini-archivio cartografico Sedi operative di
riferimento e rapporti con altri organi di vigilanza. La sede di riferimento principale è l'Ente
organizzatore. Per esigenze operative, possono essere individuate sedi operative secondarie
decentrate, privilegiando a tale scopo i Comuni e le Comunità montane. Le GEV dovranno avvalersi di
un sistema di comunicazione a distanza, privilegiando quelli già in uso presso le sedi di riferimento. E'
importante vengano instaurati rapporti di collaborazione promossi e coordinati dall'Ente organizzatore
con altri organi di vigilanza sul territorio, in particolare con il Corpo Forestale dello Stato, per la
preparazione specifica, le competenze, la diffusa presenza sui territori non urbanizzati dei suoi uomini e
la sua qualità di polizia giudiziaria. Modalità operative e rimborsi. Per motivi di sicurezza e di controllo,
le GEV in servizio dovranno operare sul territorio sempre in coppia. È opportuno che il servizio venga
organizzato in modo da formare coppie di persone residenti in località vicine tra loro oltre che
all'ambito territoriale di competenza operativa e comprendenti le eventuali << specializzazioni >>di
interesse prevalente per il territorio e tra loro complementari. Le GEV utilizzano per lo più un mezzo
di trasporto proprio, con diritto ad un rimborso, a cura e spese dell'Ente organizzatore come quello
spettante ai dipendenti pubblici in missione (una quota pari ad un quinto del costo di un litro di benzina
per ogni km percorso, più gli eventuali pedaggi autostradali), dietro presentazione di un rapporto di
servizio indicante l'itinerario e l'orario dei percorsi. Il chilometraggio sarà calcolato dalla sede dell'
Ente organizzatore o dalla sede di residenza se più vicina al percorso di servizio. L' utilizzazione delle
attrezzature della coppia di GEV saranno coordinate dal responsabile individuato dall' Ente organizzatore.
In caso di uso del mezzo pubblico, spetta il rimborso del prezzo del biglietto (seconda classe per i
treni) previa presentazione dello stesso. In casi particolari le GEV potranno anche avvalersi di mezzi di
trasporto di servizio appartenenti all' Ente organizzatore, previa la necessaria procedura autorizzativa.
Consulenze e aggiornamenti organizzativi. Per i problemi di routine le GEV faranno riferimento all'Ente
organizzatore attraverso il responsabile incaricato. È comunque opportuno siano svolte riunioni
periodiche, per utili confronti di esperienze e scambi di informazioni. Per le questioni che vanno oltre il
loro ruolo di polizia amministrativa, le GEV faranno riferimento all' Ente organizzatore e all'autorità
giudiziaria. La Regione di propria iniziativa e sentiti gli Enti organizzatori, o su richiesta degli stessi Enti,
potrà modificare, integrare, aggiornare le presenti direttive.

L.R. 18 dicembre 2013, n. 47

Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione.

L.R. 18 dicembre 2013, n. 47
Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione.
(Approvata dal Consiglio regionale con
verbale n. 167/6 del 3 dicembre 2013
, pubblicata nel BURA 27 dicembre 2013, n. 127 Speciale edentrata in vigore il 28 dicembre 2013)
Testo originale
(in vigore dal 28/12/2013 al 16/10/2020)
Indice
Art. 1
- Finalita'
Art. 2
- Definizioni
TITOLO I
- COMPETENZE
Art. 3
- Programma di prevenzione del randagismo e costruzione di strutture di ricovero
Art. 4
- Servizio veterinario A.S.L.
Art. 5
- Comuni
TITOLO II
- STRUTTURE DI RICOVERO
Art. 6
- Strutture di ricovero: canili sanitari e rifugi per cani e gatti, asili per cani e gatti
Art. 7
- Caratteristiche strutturali dei ricoveri
Art. 8
- Criteri per la gestione dei canili
Art. 9
- Pronto soccorso veterinario
TITOLO III
- STRUTTURE COMMERCIALI
Art. 10
- Allevamenti commerciali, negozi di vendita di animali, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione, attivita' ditoelettatura
Art. 11
- Requisiti strutturali commerciali
TITOLO IV
- ANAGRAFE CANINA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA
Art. 12
- Anagrafe degli animali d'affezione
Art. 13
- Codice di riconoscimento
Art. 14
- Trasferimento, smarrimento o morte del cane
Art. 15
- Abbandono degli animali
Art. 16
- Cattura, custodia e ricovero degli animali
Art. 17
- Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi
Art. 18
- Protezione dei gatti in liberta'
TITOLO V
- PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ED ISTITUZIONE ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONIPROTEZIONISTICHE
Art. 19
- Misure di protezione
Art. 20
- Accessibilita' degli animali d'affezione in strutture di cura
Art. 21
- Affidamento degli animali maltrattati
Art. 22
- Trasporto di animali
Art. 23
- Promozione educativa - corsi di formazione
Art. 24
- Istituzione Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali
TITOLO VI
- VIGILANZA E SANZIONI
Art. 25
- Organi di vigilanza
Art. 26
- Sanzioni amministrative
TITOLO VII
- PROVVIDENZE PER I DANNI PROVOCATI DA CANI RANDAGI O INSELVATICHITI
Art. 27
- Indennizzo per danni causati da cani randagi o inselvatichiti
Art. 28
- Abrogazioni
Art. 29
- Norma finanziaria
Art. 30
- Norma transitoria
Art. 31
- Entrata in vigore
Allegato A
- Requisiti strutturali e gestionali dei ricoveri
(art. 7)
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo - animale e di tutelare lasalute pubblica e l'ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali da affezione, promuove laprotezione degli stessi, l'educazione al loro rispetto, gli interventi per la prevenzione ed il controllo del randagismoanche nei confronti dei gatti in liberta'.
2. Sono disciplinati altresi' il trasporto, la detenzione, il controllo demografico, la prevenzione delle malattietrasmissibili all'uomo, delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili agli altri animali.
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3. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie deglianimali o che siano contrari alla loro attitudine naturale e dignita'.
4. Anche l'animale morto o soppresso deve essere trattato con rispetto.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) Allevamento commerciale: struttura dove vengono detenuti cani e gatti in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30cuccioli per anno;
b) Anagrafe degli animali da affezione: registro informatizzato della popolazione canina regionale, redatto in base alcodice di identificazione (microchip);
c) Animale da affezione: animale domestico e non, che stabilmente od occasionalmente convive con l'uomo,mantenuto per compagnia e che puo' svolgere attivita' utili all'uomo, con esclusione degli animali impiegati nelleproduzioni zootecniche o appartenenti alle specie di cui non e' consentita la cattura, la vendita e la detenzione;
d) Animale randagio: animale appartenente alle specie considerate di affezione che non hanno un proprietario odetentore a qualsiasi titolo;
e) Associazione protezionistica: associazione di cittadini costituita, con atto pubblico, senza scopo di lucro, iscrittaall'apposito Albo regionale, avente per obiettivo la promozione della cultura del rispetto degli animali e lacollaborazione con gli altri Enti individuati dalla presente legge, ai fini del raggiungimento del controllo delrandagismo e protezione degli animali di affezione;
f) Attivita' di toelettatura: esercizio commerciale, dove l'animale staziona per il solo tempo necessario all'eserciziodelle operazioni di toelettatura;
g) Autorita' sanitaria locale: il Sindaco;
h) Cane pericoloso: cane che mette in pericolo l'integrita' fisica e/o psichica di un essere umano o di altro esserevivente, cane od altro animale;
i) Centro di addestramento: struttura dove gli animali vengono detenuti temporaneamente per fini di addestramento;
j) Colonia felina: gruppo di gatti in liberta' che frequentano abitualmente lo stesso luogo;
k) Detentore: qualunque persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, a qualsiasi titolo, di unanimale da affezione;
l) Gattaro: gestore delle colonie feline;
m) Gatto in liberta': gatto che non ha un proprietario o detentore a qualsiasi titolo;
n) Identificazione: processo di riconoscimento dell'animale attraverso l'inserimento di un transponder;
o) Medico Veterinario Libero Professionista Riconosciuto: Medico Veterinario L.P. iscritto all'Albo dei "veterinaririconosciuti" della Regione Abruzzo;
p) Negozio di vendita animali: esercizio commerciale, dove gli animali oggetto della compravendita possono esseredetenuti in esposizione per un periodo limitato della giornata;
q) Pensione per animali: struttura dove il privato cittadino lascia temporaneamente in custodia il proprio animale;
r) Proprietario: qualunque persona fisica o giuridica responsabile e che detiene stabilmente un animale d'affezione;
s) Servizio Veterinario ASL: i Servizi veterinari di Sanita' animale e i Servizi veterinari di Igiene degli allevamenti edelle produzioni zootecniche;
t) Strutture commerciali: Allevamenti commerciali, negozi di vendita, centri di addestramento e pensioni per glianimali di affezione domestici, attivita' di toelettatura;
u) Strutture di ricovero: canili sanitari, rifugi, asili;
v) Strutture veterinarie private: studi veterinari, ambulatori veterinari, cliniche veterinarie, ospedali veterinari.
TITOLO I
COMPETENZE
Art. 3
Programma di prevenzione del randagismo e costruzione di strutture di ricovero
1. La Giunta regionale, sentite anche le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambitoregionale, adotta il programma di prevenzione del randagismo.
2. Il programma, oltre agli interventi di cui al comma 4 dell'
art. 3 della Legge 281/1991
, stabilisce annualmente i criteridi priorita' nell'utilizzazione degli stanziamenti.
3. La Giunta regionale stila un rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 4
Servizio veterinario A.S.L.
1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio Veterinario di Sanita' animale di ogni ASL o, ove previstal'Unita' Operativa addetta alla prevenzione e controllo del randagismo, svolge, in attuazione della presente legge, iseguenti compiti:
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a) provvede alla tenuta dell'anagrafe degli animali d'affezione, curandone l'aggiornamento;
b) collabora con Regione, Comuni ed altre Istituzioni pubbliche presenti nel territorio, Enti ed Associazioniprotezionistiche e venatorie, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte aiproprietari di animali d'affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per laprotezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento e/o dell'avvenuta cattura edel luogo ove si trova;
d) effettua - previa identificazione - le operazioni di anagrafe, i controlli sanitari, le sterilizzazioni, le vaccinazioni edogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nei canili sanitari;
e) esegue la sorveglianza epidemiologica nei confronti delle Leishmaniosi e di altre zoonosi, secondo pianipredisposti d'intesa con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise e dai competenti organiregionali;
f) dispone dei fondi assegnati;
g) effettua la vigilanza veterinaria sui ricoveri o strutture gestiti da Enti, Associazioni protezionistiche e da privati;
h) dispone ogni altro intervento che si renda necessario, ivi compreso il ricovero e la custodia dei cani non reclamatie dei quali non sia possibile la cessione a terzi;
i) effettua il controllo demografico della popolazione canina e felina vagante senza proprietario, attraverso metodichirurgici o farmacologici scientificamente e tecnologicamente avanzati, che tengano conto della salute deglianimali;
l) si avvale, per gli adempimenti di competenza, del supporto dei medici veterinari liberi professionisti riconosciuti,e della Facolta' di Medicina Veterinaria dell'Universita' degli studi di Teramo, nei limiti e con le modalita' previstedalle norme e dai competenti organi regionali;
m) attiva, in caso di morsicatura o aggressione, un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisichedell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario, stabilendo le relative misure di prevenzione e uneventuale intervento terapeutico comportamentale.
2. Oltre alle normali funzioni di competenza il Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzionizootecniche di ogni ASL, svolge, in attuazione della presente legge i seguenti compiti:
a) effettua attivita' di vigilanza e controllo sul benessere animale all'interno delle strutture di ricovero e dellestrutture commerciali;
b) rilascia pareri di competenza per le autorizzazioni sanitarie riguardanti strutture di ricovero e strutturecommerciali;
c) rilascia le autorizzazioni agli esercenti degli autotrasporti.
3. La Regione, nell'ambito del Sistema Informativo Veterinario Regionale, riceve dalle singole A.S.L. i dati relativiall'anagrafe canina, trattandoli nel rispetto delle attuali norme sulla privacy.
4. La Regione provvede all'adozione di tutte le misure volte ad implementare la Banca Dati Regionale ed il suocollegamento con la Banca Dati Nazionale.
Art. 5
Comuni
1. I Comuni sono responsabili di tutti i cani e gatti vaganti senza proprietario presenti o, comunque, rinvenuti nelterritorio di propria competenza.
2. I Comuni svolgono, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:
a) istituiscono un fondo speciale, vincolato al finanziamento della lotta al randagismo, nel quale confluiscono anchei proventi derivanti dalle sanzioni di cui alla presente legge;
b) identificano sul territorio comunale tutti i possessori di cani ai fini dell'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina;
c) richiedono l'intervento del Servizio Veterinario della ASL per la cattura dei cani vaganti presenti o rinvenuti sulloro territorio;
d) individuano le strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile rifugio, sul proprio territorio, provvedendo alrisanamento dei canili comunali gia' esistenti e/o alla costruzione di nuovi, in forma singola o associata con altriComuni, con la Provincia o con le Comunita' Montane, o stipulando convenzioni con proprietari di asili per canisituati nel territorio della Provincia o Provincia contigua, se piu' vicini;
e) adottano tutte le iniziative volte ad incentivare l'adozione dei cani di loro proprieta' detenuti nelle strutture diricovero e garantiscono la presenza delle Associazioni di volontariato per la promozione delle adozioni;
f) provvedono allo smaltimento delle spoglie dei cani di loro proprieta' deceduti nelle strutture di ricovero e dei canie gatti randagi rinvenuti morti sul territorio di competenza;
g) effettuano attivita' di vigilanza sul rispetto delle norme di cui alla presente legge attraverso il Corpo di PoliziaLocale;
h) realizzano campagne informative sugli obiettivi e sulle modalita' di attuazione della presente legge, avvalendosianche della collaborazione dei Servizi Veterinari della ASL, degli Ordini Provinciali dei Medici veterinari, delleAssociazioni protezionistiche, dei Medici Veterinari Liberi Professionisti riconosciuti;
i) predispongono sportelli comunali per l'anagrafe canina e per i diritti animali;
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l) collaborano con Regione, ASL competenti per territorio, Ordini Provinciali dei Medici veterinari, e MediciVeterinari Liberi Professionisti riconosciuti nei progetti finalizzati alla sterilizzazione, al controllo delle zoonosied all'incremento delle iscrizioni all'anagrafe dei cani e/o gatti di proprieta';
m) identificano, d'intesa con il Servizio Veterinario della ASL competente, le "colonie feline" autorizzandone lagestione a privati cittadini o Associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.
TITOLO II
STRUTTURE DI RICOVERO
Art. 6
Strutture di ricovero: canili sanitari e rifugi per cani e gatti, asili per cani e gatti
1. Le strutture di ricovero per cani e gatti assumono le seguenti denominazioni:
a) Canili sanitari: sono strutture pubbliche di ricovero di prima accoglienza realizzate e gestite dalle A.S.L. chesvolgono le funzioni di custodia dei cani vaganti catturati, ritrovati e/o maltrattati, nonche' di isolamento eosservazione dei cani e dei gatti morsicatori. La gestione puo' essere affidata a terzi mediante convenzione. Acondizioni equivalenti, e' riconosciuto il diritto di prelazione agli Enti o alle Associazioni animaliste oprotezioniste iscritte all'Albo regionale. Nei canili sanitari l'assistenza veterinaria e' assicurata dal ServizioVeterinario di Sanita' animale della ASL competente e, ove presente dall'Unita' Operativa addetta alla prevenzionee controllo del randagismo;
b) Rifugi: sono strutture pubbliche destinate al ricovero permanente dei cani e dei gatti, realizzate e gestite daComuni singoli o associati e dalle Comunita' montane. La gestione puo' essere affidata a terzi medianteconvenzione. A condizioni equivalenti, e' riconosciuto il diritto di prelazione agli Enti o alle Associazionianimaliste o protezioniste iscritte all'Albo regionale. Nei rifugi, l'assistenza veterinaria e' assicurata dal legalerappresentante della struttura, per il tramite di un Medico Veterinario libero professionista riconosciuto iscrittoall'Albo, al quale e' affidata la responsabilita' sanitaria della struttura stessa;
c) Asili: sono strutture private destinate al ricovero permanente di cani e gatti. Negli asili l'assistenza veterinariadeve essere assicurata dal proprietario attraverso un Medico Veterinario libero professionista riconosciuto iscrittoall'Albo che assume l'incarico di responsabile sanitario.
2. In ogni struttura adibita a ricovero deve essere attivato, a cura del veterinario responsabile, un registro di carico escarico delle presenze, dove vengono annotati tutti i movimenti e i decessi degli animali in essa presenti.
3. Viene istituito presso il competente Servizio Veterinario della Direzione politiche della salute della RegioneAbruzzo, l'Albo regionale delle strutture di ricovero. Il legale rappresentante della struttura e' tenuto a chiederel'iscrizione della stessa nell'elenco del predetto Albo, entro 60 giorni dall'inizio dell'attivita'. La mancata richiesta diiscrizione entro il predetto termine comporta la decadenza dell'autorizzazione sanitaria.
4. Tutte le strutture di ricovero devono essere collocate ad una sufficiente distanza, e comunque non inferiore a 300 m.dai nuclei abitati, dagli insediamenti urbani e dalle strutture sanitarie ed annonarie.
Art. 7
Caratteristiche strutturali dei ricoveri
1. I canili sanitari sono costituiti da box individuali e collettivi agevolmente lavabili e disinfettabili costruiti inconformita' dei requisiti e delle caratteristiche di cui all'allegato A della presente legge.
2. I rifugi e gli asili per cani e gatti sono realizzati in conformita' dei requisiti e delle caratteristiche strutturali di cuiall'allegato A della presente legge.
3. La Giunta regionale, tenuto conto del progresso tecnico - scientifico, con proprio atto deliberativo, puo' modificarel'allegato A per adeguarlo alle mutate esigenze.
Art. 8
Criteri per la gestione dei canili
1. Dopo la cattura o il ritrovamento, i cani devono essere ricoverati esclusivamente presso i canili sanitari dovevengono sottoposti a visita veterinaria, identificazione, eventuale immunizzazione e/o terapia, ed eventualesterilizzazione chirurgica. Di ogni ricovero sara' fatta menzione nel registro di carico e scarico a cura del veterinarioresponsabile della struttura.
2. Nei rifugi per cani possono essere introdotti esclusivamente animali clinicamente sani, di norma sterilizzati,provenienti dai canili sanitari. Di ogni movimentazione deve essere fatta menzione sul registro di carico e scarico acura del responsabile della struttura.
3. Negli asili per cani possono essere ricoverati animali solo se si tratta di soggetti regolarmente identificati ed iscrittiall'anagrafe. Di ogni movimentazione deve essere fatta menzione sul registro di carico e scarico a cura delresponsabile della struttura.
4. Nei canili sanitari deve essere previsto un orario almeno bisettimanale di apertura al pubblico. Durante detto orario,deve essere presente personale veterinario. Nei rifugi e negli asili l'orario di apertura al pubblico deve esserequotidiano.
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Art. 9
Pronto soccorso veterinario
1. Le A.S.L. devono garantire prestazioni di pronto soccorso di prima necessita' a favore dei cani randagi o comunquevaganti, attraverso interventi di tipo clinico e/o chirurgico volti a scongiurare la morte dell'animale o la suasofferenza.
2. Le ASL possono avvalersi, per le attivita' di cui al comma 1, del supporto delle strutture veterinarie pubbliche oprivate convenzionate, con le modalita' fissate dalla Giunta regionale.
3. Di ogni intervento dovra' essere redatto relativo referto, da conservare agli atti.
TITOLO III
STRUTTURE COMMERCIALI
Art. 10
Allevamenti commerciali, negozi di vendita di animali, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione,attivita' di toelettatura
1. Chiunque intenda attivare le strutture commerciali di cui al presente articolo, deve farne preventiva richiesta scrittaal Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio.
2. Il Servizio Veterinario della A.S.L, valutata la conformita' degli ambienti, delle strutture e delle attrezzaturedell'attivita', trasmette al Sindaco il proprio parere unitamente alla richiesta dell'interessato, al fine del successivorilascio dell'autorizzazione sanitaria prevista dall'
art. 24 del Regolamento di Polizia veterinaria, approvato conD.P.R. 8.2.1954, n. 320
.
Art. 11
Requisiti strutturali commerciali
1. Le strutture commerciali di cui all'art. 10 devono possedere locali e/o box lavabili, disinfettabili e dotati di idoneaaerazione ed illuminazione, attrezzature idonee per la specifica attivita', servizi igienici, idoneo sistema dismaltimento delle deiezioni e dei rifiuti.
2. La gestione e la responsabilita' della salute e del benessere degli animali custoditi all'interno delle strutturecommerciali va garantita da personale con formazione professionale qualificata o di comprovata esperienza nelsettore degli animali d'affezione.
3. I titolari delle strutture commerciali, ad esclusione delle attivita' di toelettatura, hanno l'obbligo di munirsi di registrodi carico e scarico, vidimato dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, dove annotarel'identificazione, la provenienza e la destinazione degli animali commercializzati di tutte le specie.
4. E' vietato offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali in premio, vincita o in omaggio inqualsiasi manifestazione pubblica, nelle mostre, nelle pubbliche strade, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre,nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
TITOLO IV
ANAGRAFE CANINA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA
Art. 12
Anagrafe degli animali d'affezione
1. Su tutto il territorio regionale, presso ogni A.S.L., e' applicata l'anagrafe canina. Il proprietario, o il detentore aqualsiasi titolo dell'animale, residente in Abruzzo, e' tenuto a iscrivere all'anagrafe, previa applicazione delmicrochip, i cani entro i 2 mesi di eta'. Il parto di cagne a qualsiasi scopo detenute dovra' essere notificato entro enon oltre 10 giorni dal parto stesso. L'applicazione del microchip va eseguita esclusivamente dal Servizio VeterinarioASL o da medici veterinari liberi professionisti riconosciuti, i quali sono tenuti alla registrazione degli animaliidentificati nella relativa anagrafe regionale contestualmente all'applicazione del microchip o nel piu' breve tempopossibile, al rilascio del certificato di iscrizione all'anagrafe, alla verifica della presenza del microchip medianteapposito lettore ISO compatibile, all'informazione dei proprietari sugli obblighi di legge.
2. All'atto di iscrizione all'anagrafe verra' compilata apposita scheda, utilizzando i modelli presenti sul sistemainformativo regionale (BDR - S.I.V.R.A.). La scheda verra' utilizzata anche per la registrazione degli interventi diprofilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale. Nella redazione della scheda dovranno inoltre essere inseriti:taglia, colore del mantello, eventuali segni particolari ed eventuale fotografia.
3. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nel trasferimento diproprieta' o detenzione.
4. Il proprietario o detentore e' tenuto a comunicare alla A.S.L. territorialmente competente, entro e non oltre trentagiorni sia l'eventuale cambio della propria residenza sia il luogo di detenzione dell'animale e i recapiti.
5. In caso di violazione dell'obbligo di iscrizione del cane all'anagrafe, oltre alle sanzioni di cui al comma 2, dell'
art. 5,della Legge 281/1991
, il Sindaco, a cui il verbale di accertamento dell'infrazione e' trasmesso dagli organi di
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vigilanza, entro cinque giorni dalla contestazione del fatto all'interessato, dispone l'iscrizione d'ufficio.
6. Il proprietario o il detentore di un gatto, su base volontaria, provvede a far identificare e registrare l'animale entro ilsecondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip.
Art. 13
Codice di riconoscimento
1. Tutti i cani presenti sul territorio della Regione Abruzzo devono essere identificati mediante inoculazionesottocutanea di un transponder (microchip) elettronico, effettuata sul lato sinistro del collo, alla base del padiglioneauricolare. Il transponder deve contenere in memoria un codice alfanumerico riconosciuto ed autorizzato dalMinistero competente.
2. Le tecniche impiegate per l'inoculazione devono essere tali da evitare sofferenza all'animale.
3. I tatuaggi effettuati prima dell'adozione del codice di riconoscimento impresso mediante transponder sottocutaneonon sono validi ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina, pertanto i possessori di cani identificati mediante tatuaggiosono tenuti a far applicare il microchip dal Servizio Veterinario ASL, o struttura da esso delegata, entro il termine di30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe sono a disposizione dei Comuni, delle Associazioni protezionistiche evenatorie e delle Forze dell'Ordine sul sito web della Regione Abruzzo.
Art. 14
Trasferimento, smarrimento o morte del cane
1. I proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo del cane, debbono segnalare al Servizio Veterinario della A.S.L.territorialmente competente, i mutamenti nella titolarita' della proprieta' o nella detenzione o lo smarrimento o lamorte dell'animale; ai proprietari o ai detentori a qualsiasi titolo e' fatto divieto di cedere o vendere cani e gatti nonidentificati e registrati, nonche' cani e gatti di eta' inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devonoessere allontanati dalla madre per motivi sanitari, certificati da un medico veterinario della ASL o liberoprofessionista riconosciuto.
2. La segnalazione, in caso di smarrimento, deve avvenire per iscritto entro 5 giorni dall'evento. Nel caso di scomparsa,dal luogo in cui e' custodito, di un cane di indole aggressiva, la segnalazione va effettuata immediatamente conqualunque mezzo. In caso di morte o in caso di mutamento della titolarita' della proprieta' o della detenzione, lasegnalazione deve avvenire per iscritto entro e non oltre il 15o giorno dall'evento.
3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprieta' odella detenzione nell'ambito regionale, la A.S.L. competente per territorio deve inserire l'evento nella registrazioneanagrafica del cane.
4. I cani provenienti da altre Regioni in cui e' istituita l'anagrafe canina e che sono identificati mediante microchip,dovranno essere iscritti nell'anagrafe canina della Regione Abruzzo con il medesimo codice di identificazione gia'applicato.
5. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di animale gia' iscritto in altra Regione, dimorante temporaneamente inAbruzzo per un periodo superiore a 60 giorni, e' tenuto a comunicare gli estremi di identificazione, anchetelefonicamente, al competente Servizio Veterinario della ASL.
6. Gli esercenti il commercio di cani provenienti da importazioni o da scambi comunitari devono introdurre i suddettianimali muniti delle certificazioni sanitarie e regolarmente identificati, sono tenuti ad iscriverli all'anagrafe caninaentro e non oltre 24 ore dall'ingresso nella loro struttura. Sono altresi' obbligati a comunicare il trasferimento o lamorte dei cani entro e non oltre sette giorni lavorativi. Gli esercenti il commercio in ambito nazionale devonointrodurre cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina. Sono fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti nell'art.10.
Art. 15
Abbandono degli animali
1. E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani, gatti e qualsiasi altro animale comunque detenuto.
2. Sono considerati abbandonati i cani diventati abitualmente vaganti.
3. La soppressione eutanasica degli animali da affezione puo' essere effettuata, con il consenso del proprietario, solo segravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita', ad opera di un medico veterinario il quale e' tenuto acomunicare al Servizio Veterinario della A.S.L. competente, le motivazioni che hanno reso necessaria lasoppressione. Il Servizio Veterinario della A.S.L. provvede ai successivi aggiornamenti anagrafici.
4. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma 1, nel caso in cui, per gravi motivi, siaimpossibilitato a tenere presso di se' l'animale, puo' chiedere al Sindaco del Comune di residenza l'autorizzazione aconsegnare l'animale al rifugio, previo periodo di osservazione presso il canile sanitario. Nella domanda dovrannoessere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane. Il Sindaco si pronuncia entro 30 giorni; in caso dimancata risposta entro il suddetto termine, l'istanza si intende accolta.
Art. 16
Cattura, custodia e ricovero degli animali
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1. Le Autorita' di Pubblica Sicurezza, il Corpo Forestale dello Stato, gli agenti di polizia urbana, i servizi sanitari, leguardie zoofile volontarie, le Associazioni venatorie, gli Enti e le Associazioni protezionistiche, i privati cittadinisegnalano la presenza di cani vaganti ai Comuni territorialmente competenti, i quali, d'intesa con il ServizioVeterinario della ASL, predispongono gli interventi necessari per la loro cattura e l'invio nei ricoveri individuatidagli stessi Comuni.
2. I cani vaganti senza controllo sono catturati dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente, con metodi non lesiviall'animale in collaborazione con i Comuni
3. I cani randagi catturati potranno essere rimessi in liberta' nei luoghi abituali di stazionamento, su espressa richiestaed adozione del Comune territorialmente competente a condizione che siano preventivamente sterilizzati edidentificabili anche a distanza; siano riconosciuti "non pericolosi" dal Servizio Veterinario della ASL competente perterritorio; siano affidati in custodia a personale qualificato individuato dal Comune territorialmente competente, alfine di tutelarne salute e benessere; siano sottoposti a controllo periodico per la verifica delle condizionisopraelencate.
4. I cani catturati o ritrovati, regolarmente registrati, vanno restituiti al proprietario o detentore, previo pagamento dellespese di cattura e custodia di cui al tariffario regionale.
5. Le spese di custodia e mantenimento ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario odetentore.
6. La decorrenza del periodo di custodia ha inizio dal momento del ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe e,negli altri casi, dal momento della cattura.
7. Gli animali senza proprietario, ricoverati nei canili sanitari, nei rifugi e negli asili, possono essere affidati adAssociazioni protezionistiche o a privati che ne facciano richiesta. Gli animali ricoverati nei canili sanitari,sprovvisti di identificazione e non reclamati, dopo essere stati sottoposti ad osservazione sanitaria e a tutti gli altriadempimenti previsti dalle leggi vigenti, possono essere affidati temporaneamente e gratuitamente a privati, ad Entie ad Associazioni protezionistiche che diano garanzia di buon trattamento. Se non reclamati entro e non oltre 60giorni dall'introduzione nel canile diventano di proprieta' degli affidatari.
8. All'atto dell'affidamento definitivo deve essere consegnato al detentore apposito certificato sanitario. Su richiesta deiprivati, definitivi affidatari dei cani ospitati nei canili sanitari, la A.S.L. provvede gratuitamente alla sterilizzazione.
9. I cani ospiti delle strutture di ricovero possono essere soppressi, in modo eutanasico, soltanto se gravemente malati,incurabili o di comprovata pericolosita'. La decisione spetta unicamente al veterinario responsabile della struttura ilquale, per ogni soppressione, e' tenuto a redigere il relativo referto da inserire nel registro di cui al comma 2 dell'art.6.
10. E' fatto divieto a chiunque di cedere animali, ospiti delle strutture di ricovero, a qualunque ente che effettuiesperimenti su animali o pratichi la vivisezione.
11. La cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti, puo' essere effettuata esclusivamente da soggetti pubblici,ovvero privati competenti convenzionati con i Comuni e Comunita' Montane interessati, autorizzati dalla Giuntaregionale su indicazioni fornite dai Servizi Veterinari delle A.S.L.
Art. 17
Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi
1. La Regione promuove e concorre a finanziare i progetti elaborati dai Comuni singoli o associati d'intesa con iServizi Veterinari delle ASL competenti per territorio e con gli Ordini Veterinari Provinciali, finalizzati allasterilizzazione, al controllo delle zoonosi ed all'incremento delle iscrizioni all'anagrafe regionale dei cani e gatti diproprieta'.
Art. 18
Protezione dei gatti in liberta'
1. I Comuni garantiscono la tutela dei gatti che vivono in liberta' ed autorizzano la gestione delle colonie feline urbaneda parte di privati cittadini, Enti o Associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta, assicurandone la curadella salute e le condizioni di sopravvivenza.
2. Le A.S.L., anche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni protezionistiche o di privati cittadini, attuanogli interventi di controllo delle nascite sulle colonie feline di cui al comma 1, procedendo all'identificazioneelettronica e relativa registrazione in anagrafe degli animali componenti la colonia; vigilano sulla corretta gestione,prescrivono i trattamenti di profilassi e di cura che dovessero rendersi necessari.
3. I gatti senza proprietario possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati ed incurabili.
4. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti eprovvedendo costantemente alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
TITOLO V
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ED ISTITUZIONE ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONIPROTEZIONISTICHE
07/06/23, 18:12 L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 - Testo originale
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Art. 19
Misure di protezione
1. Chiunque possieda o detenga animali d'affezione, a qualunque titolo, e' responsabile della loro salute e del lorobenessere; deve assicurare loro adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologicilegati all'eta', al sesso, alla specie ed alla razza; e' altresi' responsabile della riproduzione, della custodia, della salutee del benessere della prole. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano provvedere alla raccoltadelle feci e portare con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
2. Al detentore di animali d'affezione e' vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzionesimilare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solotemporanee di sicurezza.
3. La Regione vieta la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di eta' inferiore a 4 mesi. In occasionedi attivita' di pubblicita' di spettacolo di esposizione o di analoghe manifestazioni a scopo di lucro che implichinol'utilizzazione di animali d'affezione, l'organizzazione di tali manifestazioni e' tenuta a versare la quota del 5%dell'incasso all'amministrazione comunale che ospita l'evento, che vincolera' l'utilizzo di tali fondi esclusivamenteper iniziative svolte a favore del benessere degli animali.
4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, il Sindaco vigila sull'osservanza delle misure diprotezione di cui al presente articolo, anche avvalendosi delle guardie zoofile, di cui all'art. 25.
Art. 20
Accessibilita' degli animali d'affezione in strutture di cura
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio unaproposta di regolamento che detti la disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario odetentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.
Art. 21
Affidamento degli animali maltrattati
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, oltre alle sanzioni previste dall'
art. 5, della legge 281/1991
, nel caso sianoaccertati maltrattamenti tali da denotare, da parte del proprietario, la noncuranza dei doveri connessi alla custodia ealla cura degli animali, il Sindaco, a cui il relativo verbale di accertamento viene inoltrato senza ritardo dall'organoaccertatore, dispone con immediatezza, fatte le eventuali verifiche e sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta,l'affidamento in via cautelare dell'animale alle strutture di ricovero di cui alla presente legge.
2. Le spese di custodia e delle eventuali cure effettuate all'animale sono a carico del proprietario, qualora sia accertatala fondatezza della contestazione.
3. Il provvedimento viene revocato e l'animale viene restituito, qualora si riveli l'infondatezza della contestazione oqualora vengano comunque date assicurazioni di buon trattamento, nel rispetto delle finalita' della presente legge, acondizione che non ricorrano ipotesi di recidiva specifica.
Art. 22
Trasporto di animali
1. Il trasporto degli animali da affezione, da chiunque sia effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire in modoadeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza. Tale norma si applica a tutte le fasi del trasporto, compresequelle di eventuale sosta o stazionamento.
2. Le modalita' di trasporto devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresi'l'ispezione e la cura degli stessi. La ventilazione, la temperatura e la cubatura devono essere adeguate alle condizionidi trasporto ed alle specie animali trasportate.
3. Il trasporto degli animali d'affezione per scopi commerciali e' disciplinato dal Regolamento CE n. 1/2005 delConsiglio del 22 dicembre 2004, che prevede il rilascio di apposita autorizzazione da parte del Servizio veterinariodella ASL competente per territorio.
Art. 23
Promozione educativa - corsi di formazione
1. La Regione promuove, con la collaborazione delle Province, dei Comuni, dei Servizi veterinari delle A.S.L., dellaFacolta' di Medicina Veterinaria dell'Universita' degli studi di Teramo, dei Provveditorati agli Studi e dell'IstitutoZooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, degli Ordini professionali dei medici veterinari e delleAssociazioni per la protezione degli animali e Associazioni venatorie, programmi di informazione e di educazione alrispetto degli animali ed alla tutela della loro salute, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo -animale.
2. La Regione altresi' istituisce, in collaborazione con Province, Associazioni animaliste ed Ordini professionali deimedici veterinari, Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e la Facolta' di MedicinaVeterinaria dell'Universita' degli studi di Teramo, corsi di formazione e di aggiornamento per guardie zoofile,
07/06/23, 18:12 L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 - Testo originale
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personale addetto alle strutture di ricovero e operatori commerciali del settore e di riqualificazione professionale delpersonale dei Servizi veterinari delle A.S.L.
3. La Regione finanzia, altresi', progetti specifici tesi a pubblicizzare e a propagandare i contenuti della presente legge.
Art. 24
Istituzione Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali
1. E' istituito presso il Servizio veterinario della Regione Abruzzo un Albo regionale al quale possono essere iscritte leAssociazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico ed operanti nella Regione, che ne faccianorichiesta.
2. Per l'iscrizione all'Albo delle associazioni, occorre fare riferimento all'apposito disciplinare predisposto dalla Giuntaregionale.
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le associazioni, di cui al comma 1, dovranno presentare domanda scritta corredata dicopia dell'atto costitutivo e dello statuto, da cui risultino le finalita' dell'associazione e l'assenza di scopo di lucro.
4. La domanda dovra' essere indirizzata al Dirigente del Servizio veterinario della Regione Abruzzo, che comunichera'alle Associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della stessa entro trenta giorni dal suo ricevimento. Iltermine resta sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale.
5. All'albo sono altresi' iscritte a richiesta, senza ulteriore istruttoria, le strutture periferiche di Associazioni gia'riconosciute a livello nazionale che abbiano per fine statutario gli obiettivi perseguiti dalla presente legge.
TITOLO VI
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 25
Organi di vigilanza
1. Salve le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, alla vigilanza sull'osservanza delledisposizioni della presente legge sono preposti i corpi della polizia municipale, nonche' gli organi di vigilanza di cuidispongono Province ed A.S.L.
2. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza, possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie con laqualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno1931, n. 773 e dell'
art. 6 della Legge 20 luglio 2004, n. 189
.
3. Per ottenere la qualifica di cui al comma 2, i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno specialecorso di addestramento con esame di idoneita', espressamente autorizzato dal Dirigente del Servizio Veterinario dellaRegione Abruzzo e attuato dalle Province, dai Comuni, dalle Comunita' montane, dai Servizi veterinari delle A.S.L.,dalla Facolta' di Medicina Veterinaria dell'Universita' degli studi di Teramo e dall'Istituto Zooprofilatticosperimentale dell'Abruzzo e del Molise o promosso dalle Associazioni protezionistiche.
4. Le guardie zoofile volontarie si qualificano esibendo un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Dirigente delServizio Veterinario della Regione Abruzzo al superamento dell'esame finale di idoneita'. Il tesserino devecontenere, oltre alle generalita' e alla fotografia dell'interessato, un numero progressivo di attribuzione e la duratadella validita' dello stesso che sara' di 10 anni a decorrere dalla data del rilascio e gli estremi del Decreto Prefettiziodi riconoscimento a guardia particolarmente giurata.
5. Le guardie zoofile volontarie esercitano l'attivita' di cui al comma 1 nell'ambito di tutto il territorio provinciale atitolo gratuito e volontario.
6. Le guardie zoofile volontarie, prima di accertare le infrazioni alla presente legge, hanno l'obbligo di qualificarsiesibendo il tesserino di riconoscimento.
7. Nel caso di immediata contestazione, le guardie zoofile volontarie redigono verbale di accertamento delle violazioni,a norma della
Legge 689/1981
e lo trasmettono al Sindaco del Comune nel cui territorio e' stata accertatal'infrazione, informandone contestualmente i Servizi Veterinari delle AASSLL.
Art. 26
Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni alle norme di cui alla presente legge, non sanzionate ai sensidell'
art. 5 della Legge 281/1991
, si applica la sanzione amministrativa: da € 75,00 a € 450,00.
2. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni amministrative, di cui al comma 1, si applicanole disposizioni della
L.R. 47/1984
.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge, sono destinati ai singoli Comuni sulcui territorio e' avvenuta l'infrazione.
TITOLO VII
PROVVIDENZE PER I DANNI PROVOCATI DA CANI RANDAGI O INSELVATICHITI
07/06/23, 18:12 L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 - Testo originale
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Art. 27
Indennizzo per danni causati da cani randagi o inselvatichiti
1. La Regione, nei limiti dell'apposito capitolo del bilancio regionale, indennizza le aziende agricole e zootecniche perla perdita di capi di bestiame, causata da cani randagi o inselvatichiti, ed accertate dal Servizio Veterinario dellaA.S.L competente per territorio.
2. L'indennizzo previsto al comma 1 e' corrisposto solo per i capi animali e nella misura del 50% del valore mediodegli animali della stessa specie e categoria secondo i criteri stabiliti dal D.M. 20 luglio 1989, n. 298.
3. Gli ulteriori criteri e modalita' per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni sono determinati conapposito provvedimento del Dirigente del Servizio veterinario della Regione Abruzzo.
4. L'indennizzo per le perdite di capi di bestiame puo' comunque essere erogato solo nel caso in cui il bestiame siaallevato nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.
Art. 28
Abrogazioni
1. La
L.R. 21 settembre 1999, n. 86
e' abrogata.
2. La
L.R. 23 gennaio 2004, n. 8
e' abrogata.
Art. 29
Norma finanziaria
1. I fondi nazionali di cui all'
art. 8, della Legge 281/1991
confluiscono sul capitolo n. 23125 delle entrate previste dallaRegione ed affluiscono sul corrispondente capitolo di spesa n. 71582 per le esigenze dei servizi veterinari ASL e peri compiti assegnati al servizio veterinario regionale nelle quote spettanti.
Art. 30
Norma transitoria
1. Le strutture esistenti e operanti si adeguano alle disposizioni dell'Allegato A, entro 24 mesi dall'entrata in vigoredella presente legge.
Art. 31
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dellaRegione Abruzzo.
__________________
Allegato A
Requisiti strutturali e gestionali dei ricoveri
(art. 7)
Canile sanitario
Il canile sanitario devepossedere i seguentirequisiti:
a) autorizzazione sanitaria del sindaco;
b) sistema di smaltimento delle carogne e dei rifiuti speciali ambulatoriali conformi allanormativa vigente;
c) collocazione ad una sufficiente distanza da insediamenti urbani e da strutture sanitarieed annonarie;
d) recinzione esterna dell'altezza minima di m. 2.50 o altro idoneo sistema;
e) box: individuali o collettivi realizzati con materiali lavabili e disinfettabili in modo dagarantire lo spazio minimo di 4 mq., di cui il 20% coperto, per i box singoli; nel casodi box collettivi detta superficie deve essere aumentata del 30% a capo;
f) box singoli, di norma, in rapporto di 5 ogni 10 posti/cane;
g) locale adibito ad ambulatorio veterinario, dotato di pareti e pavimenti lavabili edisinfettabili nonche' delle attrezzature mediche e chirurgiche necessarie per gliinterventi di cui agli artt. 4 e 14;
h) locale adibito ad ufficio;
i) locale adibito a cucina e/o magazzino per la conservazione degli alimenti;
l) vasca idoneamente attrezzata per lavaggi e trattamenti per ectoparassiti;
m) locale ripostiglio;
n) servizi igienici;
o) ricovero allestito a gattile per l'osservazione dei gatti morsica tori;
p) registrazione sull'elenco regionale delle strutture di ricovero.
07/06/23, 18:12 L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 - Testo originale
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La capacita' massimaconsentita e' di 50 soggetti
Le strutture del canilesanitario dovranno esseredotate di:
1) approvvigionamento idrico con acqua potabile;
2) sistema di smaltimento delle deiezioni solide e liquide conforme alla normativavigente;
3) energia elettrica;
4) telefax e segreteria telefonica.
Per la gestione sara'necessario:
- individuare il veterinario ufficiale responsabile della struttura;
- detenere un registro di carico e scarico degli animali ricoverati, vidimato dal servizioveterinario, con l'indicazione della data e luogo di cattura, dati segnaletici e tatuaggio,condizioni generali e stato di salute al momento della cattura, eventuali interventiveterinari, data dell'adozione e generalita' del destinatario, data del riscatto, data deltrasferimento al rifugio, data e motivo della morte e/o eutanasia. Tale registro puo'essere sostituito con la registrazione informatizzata su SIVRA (sistema informativoveterinario regione Abruzzo)
Il rifugio/asilo devepossedere i seguentirequisiti:
a) autorizzazione sanitaria del sindaco;
b) autorizzazione allo smaltimento delle carogne, e dei rifiuti speciali ambulatorialiconforme alla normativa vigente;
c) collocazione ad una sufficiente distanza da insediamenti urbani e da strutture sanitarieed annonarie;
d) recinzione esterna dell'altezza minima di m. 2.00 o altro;
e) box: recinti collettivi, per massimo 10 cani con altezza non inferiore a mt 2.50,realizzati in modo da garantire lo spazio minimo di 6 mq., di cui il 20% coperto, per ibox singoli; nel caso di recinti collettivi detta superficie deve essere aumentata del30% a capo;
f) box individuali, di mq 4, destinati all'isolamento sanitario, nella misura del 5% deiposti/cane;
g) locale adibito ad infermeria veterinaria, dotato di pareti e pavimenti lavabili edisinfettabili nonche' delle attrezzature mediche e chirurgiche necessarie a far fronteagli interventi veterinari;
h) locale adibito a cucina e/o magazzino per la conservazione degli alimenti;
i) locale attrezzato per il lavaggio ed i trattamenti per ectoparassiti;
l) locale ripostiglio;
m) servizi igienici.
n) registrazione sull'elenco regionale delle strutture di ricovero.
Le strutture delrifugio/asilo dovrannoessere dotate di:
1) approvvigionamento idrico con acqua potabile;
2) sistema di smaltimento delle deiezioni solide e liquide conforme alla normativavigente;
3) energia elettrica.
Per la gestione sara'necessario:
- individuare un veterinario iscritto all'Albo Professionale responsabile sanitario dellastruttura;
- registrazione sull'elenco regionale delle strutture di ricovero.
- detenere un registro di carico e scarico degli animali ricoverati, vidimato dal servizioveterinario, con l'indicazione della data d'introduzione, lo stato segnaletico compresoil numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, data dell'adozione e generalita'del destinatario, data e motivo della morte e/o eutanasia. Tale registro puo' esseresostituito con la registrazione informatizzata su SIVRA (sistema informativoveterinario Regione Abruzzo).
La capacita' complessivadel rifugio, non puo'superare il numero di 250soggetti.
I box destinati allacustodia a pagamento dicani di proprieta' devonoessere dislocati in modulinettamente separati daglialtri